Piani vaccinali aziendali: modalità e procedure

È, ormai, attiva da mesi la campagna di vaccinazione nazionale.

Ad incremento della stessa, in data 6 aprile 2021, su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, le Parti Sociali hanno siglato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

La vaccinazione realizzata nei luoghi di lavoro ha, infatti, l’obiettivo di favorire l’applicazione e l’efficacia delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/Covid-19 in suddetti luoghi, nonché accrescerne la salute e la salubrità.

Come da protocollo, i datori di lavoro interessati, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, possono manifestare, anche mediante il supporto e coordinamento delle Associazioni di categoria, la disponibilità ad attuare piani aziendali finalizzati alla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19 in favore di tutti quei lavoratori che ne abbiamo volontariamente fatto richiesta. L’adesione al piano di vaccinazione aziendale è, dunque, libera. Il medico competente fornirà a tutti i lavoratori idonee informazioni circa i vantaggi ed i rischi connessi alla somministrazione del vaccino, assicurando, inoltre, l’acquisizione del consenso informato, il triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della privacy.

Sono individuate tre diverse modalità di attivazione del piano vaccinale aziendale.

  • Nella prima ipotesi, i piani aziendali saranno proposti, su iniziativa del datore di lavoro, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto della normativa vigente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare il numero di vaccini richiesti, così da consentire una ottimale programmazione all’Azienda Sanitaria competente.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, nonché quelli di somministrazione dei vaccini, saranno interamente a carico del datore di lavoro.

La fornitura dei vaccini, dei dispositivi di somministrazione quali aghi e siringhe e la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari saranno, invece, a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

La somministrazione del vaccino è riservata alla competenza di operatori sanitari adeguatamente formati, in grado di garantire il pieno rispetto e la piena attuazione delle prescrizioni sanitarie. Si svolgerà in locali idonei, in ossequio a quanto previsto dalle Indicazioni ad interim circa i requisiti minimi predisposti.

  • Nella seconda ipotesi, I datori di lavoro, in alternativa alle modalità di vaccinazione diretta di cui sopra, potranno avvalersi della collaborazione delle strutture sanitarie private. Potranno, pertanto, stipulare con le medesime, convenzioni volte alla somministrazione dei vaccini. Gli oneri saranno esclusivamente a carico del datore di lavoro, ad eccezione della fornitura dei vaccini, che saranno invece assicurati dai Servizi Sanitari territorialmente competenti.

 

  • Ed ancora, nella terza ipotesi, i datori di lavoro che, ai sensi della normativa vigente, non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano avvalersi della collaborazione delle strutture sanitarie private, possono ricorrere alle strutture sanitarie dell’INAIL. Nella predetta ipotesi, trattandosi di pubblica iniziativa vaccinale, tutti gli oneri saranno a carico dell’Istituto interessato.

In ogni caso, qualunque sia la modalità di attuazione del piano vaccinale aziendale prescelta dal datore di lavoro, la vaccinazione eseguita durante l’orario di lavoro sarà equiparata a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

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