L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 12 maggio 2021 n. 762 fornisce gli attesi chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativamente a lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, presso Aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19.
Il Legislatore ha consentito, dunque, al Datore di Lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, per di più, al divieto sancito dal D. Lgs. 81/2015, che precludeva la stipula di contratti a tempo determinato in presenza di sospensione del lavoro o riduzione dello stesso in presenza di CIG, per lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Ne consegue che la violazione di tale disposizione non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.