I poteri istruttori ex officio del Giudice d’appello

Può il Giudice d’Appello elaborare la decisione sulla base di prove non prodotte contestualmente al deposito della memoria di costituzione?

Con l’ordinanza numero 11068 del 27 aprile 2021, la Corte di Cassazione, conferma, ancora una volta, l’orientamento dalla medesima seguito circa l’esercizio dei poteri di cui all’art. 437 co. 2 c.p.c..

La norma prescrive, infatti, che nel giudizio d’appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.

Al rigido sistema di preclusioni e decadenze posto alla base del c.d. divieto dello ius novorum, si contrappone l’ampio esercizio dei poteri istruttori ex officio dell’organo giudicante, che caratterizza il rito speciale del lavoro.

Ed invero, il Giudice può, a seguito della valutazione circa l’indispensabilità della nuova prova prodotta in appello, e cioè vertente su di un fatto nuovo, non allegato e provato nel giudizio di primo grado, disporne d’ufficio l’assunzione. Proprio perché, tale potere è, infatti, volto a superare controverse e dubbie situazioni alla luce delle risultanze di causa.

Nell’ordinanza di specie, si esprime, nuovamente, così la Corte: “il Giudice d’appello ( … ) deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall’appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame. Indispensabilità che, nel caso all’esame, è intrinseca all’accoglimento stesso dell’eccezione di giudicato.

Il giudizio di indispensabilità, si precisa, si differenzia notevolmente da quello di rilevanza della prova giacchè mentre quest’ultimo concerne l’astratta idoneità della prova stessa a dimostrare la fondatezza delle domande ed eccezioni, il primo, seguito necessariamente da quello di ammissibilità e rilevanza, attiene alla sufficienza o meno del materiale acquisito al processo per la decisione sul merito della domanda e delle eccezioni. Un mezzo di prova è, dunque, indispensabile, quando risulta necessario per la cognizione di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire quando senza di esso non sia possibile accertare la sussistenza del fatto costitutivo del diritto o quando appaia necessario al fine di superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio.

L’ordinanza in oggetto è, pertanto, espressione del consolidato orientamento di disposizione dell’ammissione dei nuovi mezzi di prova, nel giudizio d’appello, solo nelle ipotesi in cui non sia più possibile procedere con l’applicazione della regola di giudizio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., sulla cui base l’incompletezza o la mancanza della prova sono poste a danno della parte che è tenuta a fornirla.

In un processo, dunque, che aspiri ad essere effettivamente giusto ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, sono proprio le garanzie di terzietà ed imparzialità del giudicante a costituire i vincoli sulla base dei quali viene commisurata la legittimità dei poteri istruttori d’ufficio attribuiti al giudice del lavoro.

 

 

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